CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
COS'E' IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII)?
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è uno strumento messo a punto dal legislatore che consente alle imprese di anticipare lo stato di crisi, evitandone un progressivo aggravamento.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), nonostante la sua origine risalga al D.Lgs. n. 14/2019 del 12 gennaio 2019, è entrato in vigore solo il 15 luglio 2022 con la pubblicazione del D.Lgs. n. 83/2022.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (CCI) sono state introdotte nuove procedure concorsuali. Alcune sono simili, comparabili al ‘vecchio’ codice. Clicca qui.
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Con il decreto legislativo n. 83 del 2022 (CCII) il Governo ha attuato la Direttiva UE 2019/1023 e inserito nel Codice dell'insolvenza le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021 sulla composizione negoziata della crisi che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
Le novità principali introdotte nel Codice della Crisi d’Impresa:
- Composizione negoziata della crisi
- il termine “fallimento” viene sostituito con “liquidazione giudiziale”
- estensione degli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, aggiungendo nuove procedure concorsuali
- applicazione alla singola impresa ma anche a Gruppo
COS'E' LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI?
Con il Decreto Legge 118 del 24 Agosto 2021 convertito in legge n. 121 il 21 Ottobre 2021, è nato l’istituto della “composizione negoziata della crisi” che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
Alla composizione negoziata della crisi si accede:
- Volontariamente e con riservatezza
- All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
- Si accede tramite piattaforma telematica
Quindi, l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Per individuare se una impresa /azienda sia in grado di perseguire ragionevolmente il risanamento dell’impresa, si verifica il risultato tra Entità del debito da ristrutturare/Flussi al servizio dei debiti. Se questo rapporto è :
- Tra 1 e 2 = difficoltà contenute
- Tra 3 e 4 = difficoltà significative
- > di 5 = risanamento improbabile
La composizione negoziata consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
Con il decreto legislativo n. 83 del 2022 il Governo ha attuato la Direttiva UE 2019/1023 e inserito nel Codice dell'insolvenza le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021 sulla composizione negoziata della crisi. L'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è slittata poi al 15 luglio 2022. Indicativamente, per Maggio 2023, è prevista l’introduzione per le Srl e le Coop dell’obbligo di dotarsi di un organo di controllo, e a Dicembre 2023 è prevista l’entrata in vigore del Sistema di Allerta obbligatorio.
OBIETTIVI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
L’obiettivo principale del legislatore è quello di superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza evidenziando l’impegno del legislatore a scongiurare la cessazione dell’attività imprenditoriale in crisi.
Altri obiettivi sono anche:
- Razionalizzare legge fallimentare
- Semplificare procedure Regolamento UE2015/848 e Raccom. Commissione UE 2014/135/UE
- Incentivare emersione crisi
- Individuare linee generali riforma procedure concorsuali
LE MISURE PROTETTIVE DELL'IMPRENDITORE
Il D.L. n. 118 del 2021 ha previsto anche una serie di misure protettive che l’imprenditore potrà richiedere al momento dell’istanza di nomina dell’esperto o nel corso della procedura:
- L’istanza è pubblicata nel Registro delle Imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore; al contempo, però, lo stesso giorno l’imprenditore dovrà depositare, presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa, ricorso per la conferma delle misure
- Tribunale sentirà le parti e l’esperto e potrà confermare, revocare o modificare le misure
l'obiettivo delle misure protettive nei confronti dell’imprenditore sono, quindi,:
- Bloccare azioni nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori;
- impedire il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
LA DURATA DELLE MISURE PROTETTIVE
Il Tribunale stabilisce anche la durata della composizione negoziata della crisi che non potrà essere inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni. La durata delle misure potrà essere prorogata nel caso sia necessario per assicurare il buon esito delle trattative ma non potrà essere superiore a duecentoquaranta giorni.
INTRODUZIONE DI UNA SOSTANZIALE RIFORMA DELL'IMPRENDITORE
L’art. 375 comma 2 del nuovo Codice di crisi di impresa introduce una sostanziale riforma dell’art. 2086 c.c.. In sostanza, si introduce un «vero e proprio obbligo, per l’imprenditore, di adottare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati a monitorare, ed eventualmente, rilevare situazioni patologiche che potrebbero sfociare anche nella crisi dell’impresa. Questi doveri riguardano l’imprenditore in quanto tale, e non l’imprenditore in quanto debitore.
ESITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
L’esito delle Trattative è:
- Esito Positivo: debitore e creditori possono raggiungere un’intesa per un piano di rientro (soluzione totalmente stragiudiziale)
- Esito Negativo: invece non è stata individuata una vera e propria soluzione della crisi è possibile concludere un accordo di ristrutturazione
- Se l’imprenditore non ha effettivamente i mezzi per portare a termine un processo di ristrutturazione è possibile attivare l’istituto del concordato liquidatorio semplificato o le altre procedure previste.
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