BILANCIO D'ESERCIZIO: COS'E', LA SUA REDAZIONE, LE TIPOLOGIE
COS'E' IL BILANCIO D'ESERCIZIO?
Il Bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un’impresa è tenuta a redigere periodicamente, ai sensi della normativa vigente. Il suo scopo è perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'impresa. E, in aggiunta, anche il punto di partenza per il calcolo della tassazione.
In altre parole, la redazione del bilancio ha una duplice finalità: assolvere gli obblighi contabili e fiscali e fornire a soggetti esterni ed interni all'impresa, i cosiddetti stakeholder, (fornitori, creditori, risparmiatori, analisti finanziari, Stato, soci, dipendenti) informazioni sull'andamento della stessa
In Italia, le normative relative al bilancio sono stabilite dagli articoli 2423-2435 del Codice Civile. La procedura prevede che il bilancio debba essere approvato dall'assemblea (convocata secondo le modalità e i termini previsti dalla legge in base alla natura giuridica dell'impresa).
In base a quanto stabilito nello statuto, i soci approvano annualmente il bilancio entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio, ed entro 30 gg. dalla data di approvazione, l'amministratore provvede al deposito dello stesso presso il Registro Imprese competente. Da questo momento, il bilancio diventa consultabile da chiunque ne faccia richiesta. Qualora il bilancio non venisse depositato, non potrà essere opposto ai terzi.
TIPOLOGIE E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
Ci sono 4 tipologie di Bilanci:
- A. BILANCIO ORDINARIO
- B. BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
- C. BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE
- D. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Il bilancio d'esercizio in forma ordinaria riguarda le Società quotate in Borsa che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati o che superano i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata.
L'art. 2423 c.c., in vigore dal 2016, al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, costituito da:
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario (Prospetto Contabile)
- Nota Integrativa
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Stato patrimoniale: rappresenta una fotografia della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Si presenta a sezioni divise e contrapposte; sulla sinistra l’attivo patrimoniale (destinazione economica) e sulla destra il passivo (fonti di finanziamento).
L’attivo comprende:
Lo Stato Patrimoniale descrive la situazione patrimoniale di un’azienda, e si divide in:
- Stato patrimoniale attivo: descrive come il patrimonio è stato investito con voci classificate in base al grado di liquidità;
- Stato patrimoniale passivo: elenca le fonti di finanziamento facendo distinzione fra mezzi propri e terzi.
Nello specifico, l’attivo dello Stato Patrimoniale riporta:
- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- Immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie)
- Attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide)
- Ratei e Risconti
Nel passivo dello stato patrimoniale, invece, sono presenti le seguenti voci:
- Patrimonio Netto (Capitale sociale, Riserva da sovrapprezzo azioni, Riserve di rivalutazione, Riserva legale, Riserve statutarie, Altre riserve, Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, Utili (perdite) portati a nuovo, Utile (perdita) dell’esercizio, Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio);
- Fondi per rischi e oneri;
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
- Ratei e Risconti
Il Conto Economico evidenzia costi e ricavi generati dall’attività aziendale in un certo periodo. La loro differenza, da origine all'utile o alla perdita d'esercizio. Il legame tra il conto economico e lo stato patrimoniale è costituito dall’utile dell’esercizio (o la perdita) che o viene distribuito ai soci o che entrerà a far parte del patrimonio aziendale nell’ambito del capitale netto.
Le sezioni che compongono il conto economico sono:
- Valore della produzione
- Costi della produzione
- Proventi ed oneri finanziari
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La Nota Integrativa riporta tutte le informazioni complementari e aggiuntive necessarie affinché la situazione economica patrimoniale e finanziaria della società, venga rappresentata nel modo più corretto e veritiero. Vi si trovano, l’illustrazione dei criteri contabili adottati, l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relative all’iscrizione di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico e altre informazioni di varia natura.
Il Rendiconto finanziario, a cui sono tenute le aziende che redigono il bilancio ordinario, è un documento che va ad analizzare nel dettaglio i flussi finanziari di un’impresa: spiega dove si genera e dove viene assorbita la liquidità aziendale.
Nel Rendiconto Finanziario si trovano:
- le attività di finanziamento
- le variazioni delle risorse finanziarie
- le attività di investimento
- le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria
B. BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle Società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Il bilancio abbreviato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa. Il Rendiconto finanziario non è obbligatorio. Le piccole imprese potranno, comunque, presentare il bilancio in forma ordinaria.
C. BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE
Il bilancio per le micro-imprese può essere redatto da società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
È composto dalla Stato Patrimoniale e dal Conto economico. Sono, quindi, esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario (Prospetto Contabile) e della Nota Integrativa. Qualora, questo tipo di aziende, volesse comunque presentare anche questi documenti, dovrà seguire quanto previsto per la redazione del Bilancio in forma abbreviata utilizzandone la tassonomia).
Inoltre, come per le piccole imprese, anche le micro-imprese potranno, comunque, decidere di presentare il bilancio in forma ordinaria.
D. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Il Bilancio Finale di Liquidazione è il documento finale redatto dalle imprese soggette a procedura di liquidazione. Terminate tutte le operazioni liquidatorie, i liquidatori hanno l’obbligo di redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
La normativa non richiede uno schema rigido per la redazione, così come avviene per il bilancio di esercizio. Il documento, per essere valido, deve 1) quantificare il patrimonio attivo finale da ripartire e 2) esporre il piano di riparto che evidenzi il diritto dei soci sulle quote di liquidazione.
L'approvazione del Bilancio di Finale di Liquidazione non richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci. Una volta che i liquidatori lo hanno redatto, se non i soci non si oppongono (mancato reclamo di cui all'arti. 2934 c.c.) il bilancio è considerato approvato.
Il deposito del bilancio finale di liquidazione, a differenza del bilancio ordinario, rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Oltre a quelli descritti, esistono altri tipi di bilancio. Tra questi:
- Bilancio consolidato: in presenza di gruppi aziendali, è quello che riporta la situazione contabile di aziende appartenenti a uno stesso gruppo di imprese fra loro collegate da partecipazioni
- Bilanci obbligatori: bilanci redatti per legge
- Bilanci facoltativi: bilanci non imposti dal legislatore
- Bilanci ordinari e straordinari: in base al tipo di operazioni esposte
- Bilanci consuntivi e preventivi: in base al periodo considerato
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIO
Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione nel Registro delle imprese del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono:
- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società responsabilità limitata
- le società cooperative e loro consorzi
- le mutue assicuratrici;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
- i consorzi con attività esterna
- le società consortili per azioni e a responsabilità limitata
- le società estere che hanno una sede secondaria in Italia
- le società di persone (Snc e Sas) nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili Spa, Sapa o Srl
- gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato
- le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
La redazione del bilancio d’esercizio deve tener conto di 7 principi contabili:
- Continuità: i calcoli devono essere effettuati tenendo in considerazione sia l’attività dell’azienda nel futuro che nel passato
- Prudenza: vanno contabilizzati le componenti attive solo se effettivamente realizzate e le componenti passive anche se presunte
- Competenza: vanno contabilizzati i costi e i ricavi effettivamente realizzati nell’esercizio di competenza
- Costanza: il periodo amministrativo a cui il bilancio si riferisce deve rimanere costante nel tempo
- Separazione: gli elementi non omogenei all’interno di una voce di bilancio vengono valutati separatamente
- Veridicità: tutto ciò che viene inserito deve corrispondere al vero
- Integrità: non devono esserci sezioni mancanti, correzioni o cancellazioni
IL BILANCIO RICLASSIFICATO
La riclassificazione è una rielaborazione di un bilancio aziendale d’esercizio che ha come obiettivo quello di valutare approfonditamente lo stato economico e finanziario di una determinata impresa, assicurando una lettura più strutturata e agevole. Consente, infatti, di ottenere informazioni aggiuntive e concise sulla situazione dell’azienda attraverso l’individuazione di determinati indici e aggregati sia di natura economica che patrimoniale-finanziaria:
- Dati anagrafici e dimensioni dell’impresa.
- Dati medi del settore merceologico d’appartenenza.
- Cinque indici per la valutazione dell’andamento aziendale (indici di sviluppo, di redditività’, della situazione finanziaria, di efficienza e di durata)
Il compito del valutatore responsabile della riclassificazione consiste nell’individuare le specificità delle voci di bilancio patrimoniali ed economiche al fine di inserirle nello schema di riclassificazione per garantire la significatività dei margini operativi e degli aggregati patrimoniali.
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